
Possono chiederti lo stipendio attuale a un colloquio?
La domanda che non possono più farti
"Quanto guadagni adesso?" è da sempre una delle prime domande di un colloquio di lavoro in Italia. Dal 7 giugno 2026 quella domanda è vietata: chi seleziona personale non può più chiedere al candidato quanto percepisce nel rapporto di lavoro attuale o in quelli precedenti.
Lo stabilisce l'art. 5, comma 2, del [decreto legislativo 96/2026](/blog/decreto-96-2026-trasparenza-retributiva-in-vigore), con cui l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/970. Il divieto vale per ogni datore di lavoro, senza soglie dimensionali, e ribalta una prassi consolidata della negoziazione salariale, dove l'offerta veniva spesso costruita partendo dallo stipendio precedente del candidato.
Abbiamo letto l'art. 5 e in questo articolo spieghiamo cosa prevede esattamente la norma, perché esiste, e come comportarsi se la domanda arriva lo stesso. Per il lato dell'azienda, cioè come scrivere annunci conformi, la guida sulla RAL negli annunci di lavoro tratta gli aspetti di redazione.
Il divieto in breve. Il selezionatore non può chiederti lo stipendio attuale o passato, non può procurarselo per altre vie, e non può farlo nemmeno tramite l'agenzia o l'headhunter incaricato. Può invece chiederti quali sono le tue aspettative retributive per la nuova posizione.
Cosa vieta la norma sullo storico retributivo
Il comma 2 dell'art. 5 costruisce un divieto a tre livelli, pensato per chiudere le scappatoie. Visto dalla parte di chi si candida, significa che nessuno può ottenere il tuo storico retributivo, in nessun modo.
- Non te lo possono chiedere: né quanto guadagni ora né quanto guadagnavi nei rapporti di lavoro precedenti
- Non se lo possono procurare di nascosto: niente ricerche su piattaforme terze, niente domande mirate a chi dà le tue referenze
- Non possono farlo tramite altri: il divieto vale anche per l'agenzia o l'headhunter a cui l'azienda ha affidato la selezione
Quel terzo punto è quello che cambia di più la pratica del recruiting. Agenzie per il lavoro, società di ricerca e selezione, headhunter: nessuno di questi può chiedere la retribuzione attuale o passata per conto dell'azienda committente. La formulazione del decreto copre l'intera filiera della selezione, non solo l'azienda finale.
Cosa possono ancora chiederti
Il divieto riguarda lo storico retributivo, non l'intera conversazione sul compenso. La distinzione è netta e conviene conoscerla, perché segna il confine tra una domanda legittima e una vietata.
Il selezionatore può ancora chiederti quali sono le tue aspettative retributive per la posizione per cui ti candidi. Può discutere con te la fascia prevista per il ruolo, che del resto dovrebbe già comparire nell'annuncio. Quello che non può fare è ancorare l'offerta a quanto guadagni oggi, perché la retribuzione di una posizione si determina sul valore del lavoro e sui criteri oggettivi previsti dall'art. 4 del decreto, non sulla storia salariale di chi la ricopre.
Aspettative sì, storico no. "Quanto vorresti guadagnare in questo ruolo?" è una domanda legittima. "Quanto prendi adesso?" non lo è. Puoi rispondere alla prima indicando una cifra o una fascia coerente con il mercato e con la posizione, senza dover rivelare il tuo stipendio attuale.
Se te lo chiedono lo stesso
Una prassi non sparisce da un giorno all'altro, e può capitare che la domanda arrivi comunque, per abitudine o per disinformazione. Non sei obbligato a rispondere: la legge mette il divieto in capo a chi seleziona, e un rifiuto di indicare lo stipendio precedente non può legittimamente penalizzarti nel processo.
Puoi gestire il momento in modo semplice, riportando la conversazione sul terreno corretto. Far presente che la normativa vigente non consente di chiedere lo storico retributivo, e proporre di parlare invece delle aspettative per la nuova posizione, è una risposta del tutto appropriata. Se la domanda è posta da un'agenzia o da un headhunter, vale esattamente lo stesso principio.
Quando il rifiuto di rispondere o l'esercizio dei propri diritti in materia di parità retributiva si traduce in un trattamento sfavorevole, entra in gioco la tutela contro le ritorsioni prevista dal Codice delle pari opportunità, richiamata dal decreto. Il quadro delle conseguenze per chi viola gli obblighi è ricostruito nella guida sulle sanzioni per la trasparenza retributiva.
E se sono io a dirlo spontaneamente
La comunicazione spontanea del candidato non è vietata. Se scegli di dire quanto guadagni, il selezionatore non è obbligato a interromperti. Resta però fermo un punto: quell'informazione non può diventare il criterio per fissare l'offerta, e non può esserti richiesta come condizione per andare avanti nella selezione.
Nella pratica, comunicare spontaneamente il proprio stipendio attuale conviene raramente. Se è basso rispetto al mercato, rischia di abbassare l'offerta; se è alto, può escluderti da posizioni che pure ti interesserebbero. Ragionare in termini di valore della posizione e di aspettative, anziché di stipendio attuale, è esattamente la logica che la nuova norma vuole rendere prevalente.
Perché la legge lo vieta
Il divieto non nasce per complicare la vita ai recruiter, ma per spezzare un meccanismo che alimenta il divario retributivo di genere. Quando l'offerta per una nuova posizione si costruisce a partire dallo stipendio precedente, ogni sottopagamento passato si trascina nel rapporto successivo.
Il meccanismo colpisce soprattutto chi parte da una posizione di svantaggio. Una professionista sottopagata rispetto al mercato si porta dietro quel divario a ogni cambio di lavoro, se ogni nuova offerta viene calcolata sullo stipendio precedente anziché sul valore del ruolo. Ancorare la retribuzione alla posizione, e non alla storia salariale, è il modo con cui il decreto prova a spezzare questa catena. Capire come si misura un divario retributivo aiuta a inquadrare il problema: la guida al calcolo del gender pay gap lo spiega nel dettaglio.
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Fonti: Decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96 (Normattiva), Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026; Direttiva (UE) 2023/970 (EUR-Lex); D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità).
Aggiornato a giugno 2026. Il divieto di richiesta dello storico retributivo fa riferimento all'art. 5 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026. Aggiorneremo questa pagina in caso di nuovi atti di indirizzo o decreti attuativi.

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